Onorevoli Colleghi! - Il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fissa in 10.000 il numero minimo di abitanti necessario per la costituzione di un nuovo comune, salvo i casi di fusione tra più comuni.
La realtà territoriale di alcune regioni italiane pone la necessità di adeguare la legislazione nazionale in tema di costituzione di nuovi comuni.
Infatti, in alcune di queste realtà è fortemente sentita da parte della popolazione l'esigenza di tutelare le peculiarità del territorio e le specifiche identità culturali e sociali, come ad esempio in Piemonte, tra le prime regioni in Italia per numero di comuni, il 95 per cento circa dei quali ha una popolazione inferiore a 10.000 abitanti, e che vanta il primato dell'alta densità di frazioni appartenenti a più amministrazioni locali spesso molto lontane dal capoluogo, ove può mancare il senso di appartenenza a un comune piuttosto che a un altro.
Emblematico è il caso della frazione (o consorzio intercomunale) di Mappano attualmente divisa tra i cinque comuni di Caselle, Borgaro, Leinì, Settimo e marginalmente Torino, e alla quale sarebbe opportuno consentire di costituirsi come nuovo comune, ovviando in tale modo a